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Sportello Immigrazione - Richiesta e gestione pratiche Immigrazione, Permesso di Soggiorno, Visto per Turismo, Rinnovo del Permesso di Soggiorno, Fidejussione Stranieri, Richiesta Cittadinanza, Decreto Flussi

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c/o PATRONATO INAPI Piemonte

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Via Sagra di San Michele, 53-55
10141 - Torino,
Piemonte


Orario Continuato

L'ufficio Sportello Immigrazione è aperto al pubblico nei seguenti orari:

  • Lunedì
    Mattino: 09:00 - 12:30 Pomeriggio: 13:30 - 17:00
  • Martedì
    Mattino: 09:00 - 12:30 Pomeriggio: 13:30 - 17:00
  • Mercoledì
    Mattino: 09:00 - 12:30 Pomeriggio: 13:30 - 17:00
  • Giovedì
    Mattino: 09:00 - 12:30 Pomeriggio: 13:30 - 17:00
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Link Utili

Ministero dell'Interno - Immigrazione


Ministero degli Affari Esteri


Polizia di Stato - Uff. Stranieri e Questure - Verifica Permesso di Soggiorno


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Carta di Soggiorno

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ASSISTENZA E COMPILAZIONE GRATUITA

Il permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo sostituisce dal mese di febbraio la Carta di soggiorno.

Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

Dal 9 dicembre 2010 è in funzione il sistema informatico di gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana che dovranno sostenere gli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

Sono esclusi dall’obbligo di sostenere il test, i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.

Non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

  • Attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello con inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, dell’Università de dalle Ricerca: Università degli Studi di Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;
  • Titoli di studio o titoli professionali (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);
  • Riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;
  • Attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27, co. 1 lett. a),c),d), q) del decreto legislativo 286/98 e succession modificazioni:
  • e) certifizione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o handicap.

Avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore alle soglie minime indicate di seguito.

I parametri di reddito per la richiesta di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi di quelli richiesti per il Ricongiungimento Familiare. L'importo annuo dell'Assegno Sociale 2017 sarà pari ad € 5.824,91 (€ 448,07 Mensili per 13 mensilità).

Con un importo di € 5.824,91 i limiti minimi di reddito per il 2017 sono:

  • Solo Richiedente, € 5.824,91 annui (per 1 persona)
  • € 8.737,36 annui per Richiedente + 1 familiare a carico;
  • € 11.649,82 annui per Richiedente + 2 familiari a carico;
  • € 14.562,27 annui per Richiedente + 3 familiari a carico;
  • € 17.474,73 annui per Richiedente + 4 familiari a carico;
  • € 11.649,82 per Richiedente + 2 o più Minori di 14 anni a carico;
  • € 14.562,27 per Richiedente, 1 Familiare + 2 o più Minori di 14 anni a carico;
  • € 17.474,73 per Richiedente, 2 Familiari + 2 o più Minori di 14 anni a carico;

 

CARTA DI SOGGIORNO

Alla domanda è necessario allegare:

  • Copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità:
  • Copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all’importo annuo dell’assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badante): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall’INPS;
  • Certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizione relative ai procedimenti penali;
  • Un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
  • Copie delle buste paga relative all’anno in corso;
  • Documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia
  • Bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€30,46)
  • Marca Bollo da €16,00
  • Raccomandata di €30,00

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitore a carico.

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

  • Entrare in Italia senza visto;
  • Svolgere attività lavorativa;
  • Usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
  • Partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

  • Esercitare un’attività economica come lavoratore regolare.
  • Frequentare corsi di studio o di formazione professionale.
  • Soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un’assicurazione sanitaria per l’interno periodo del soggiorno.

Divieti e revoche

Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:

  • Per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica.
  • Per asilo o in attesa del riconoscimento dello status rifugiato.
  • Per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata.
  • Ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

  • Se acquisito fraudolentemente.
  • In caso di espulsione.
  • Quando vengono a mancare le condizione per il rilascio.
  •  In caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea.
  • In caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.